I – COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1) Costituzione e forma giuridica
E’ costituita l’associazione denominata “AIOS – Associazione Italiana Operatori Sanitari addetti alla Sterilizzazione – Società Scientifica”.
L’Associazione è un soggetto di diritto privato ed ha personalità giuridica. La sua attività è regolata dal presente statuto e dal Regolamento associativo.
Art. 2) Finalità
L’Associazione promuove la rappresentanza la valorizzazione della professione degli addetti alla sterilizzazione nonché l’aggiornamento culturale e la formazione professionale dei soggetti suddetti; si prefigge, altresì, il ruolo di garante della solidità delle basi scientifiche, della qualità pedagogica e della efficacia degli eventi formativi proposti.
L’Associazione non ha finalità di lucro essa è autonoma ed indipendente, così come lo sono i suoi legali rappresentanti e non esercita attività imprenditoriali o vi partecipa, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
E’ espressamente esclusa, tra le finalità istituzionali dell’Associazione, la tutela sindacale degli associati e, comunque, lo svolgimento, diretto o indiretto, di attività sindacale.
L’associazione è apartitica e aconfessionale.
Art. 3) Attività
Per il perseguimento delle proprie finalità, la AIOS svolge, in particolare, le seguenti attività:
Per lo svolgimento delle attività sociali, l’Associazione può:
Art. 4) Patrimonio sociale ed entrate
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
Gli eventuali utili o avanzi di gestione, i fondi, salvo diversa destinazione prevista dalla legge, non possono essere distribuiti fra gli associati ma sono destinati unicamente alla realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 5) Durata e sede dell’Associazione
L’Associazione avrà durata sino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).
Essa ha attualmente sede in Via L. Sciascia Coop. AIDA 41/A, 98168 San Licandro (ME); la sede dell’Associazione può essere mutata con delibera del Consiglio Direttivo.
II-ASSOCIATI
Art. 6) Membri dell’Associazione
Possono essere Soci solo le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età e che contribuiscano al perseguimento delle finalità dell’Associazione, senza alcuna discriminazione di sesso, di razza, di nazionalità, di opinione politica, di lingua.
Sono previste tre categorie di soci:
Sono Soci Ordinari coloro i quali svolgono attività di infermieri e operatori sanitari di supporto all’attività infermieristica e svolgono, altresì, attività relative alle problematiche della sterilizzazione presso Aziende ospedaliere, Aziende USL, Aziende Universitarie, IRCCS, Ospedali Classificati, Case di Cura private accreditate o in regime libero professionale in ogni caso senza vincoli con le Aziende o Società commerciali o con cooperative.
Possono essere ammessi con la qualifica di soci ordinari, senza limitazioni, i soggetti che sono in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica di cui al comma che precede, che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell’area interprofessionale che l’Associazione rappresenta.
Sono Soci Aggregati coloro i quali svolgono attività lavorativa nello stesso settore dei Soci Ordinari, presso Aziende o Società commerciali o cooperative; possono essere, altresì, Soci aggregati anche coloro che svolgono sempre nello stesso settore della sterilizzazione, attività diverse da quella di infermiere o di operatore di supporto all’attività infermieristica.
Sono Soci Onorari, per nomina del Consiglio Direttivo, coloro i quali, con la loro attività hanno dato, o danno, un contributo importante alla scienza e alla tecnica della sterilizzazione pur non svolgendo, eventualmente, attività di sterilizzazione (docenti universitari, ricercatori, ecc); possono essere Soci Onorari anche coloro che sostengono tangibilmente l’Associazione.
Art. 7) Ammissione degli Associati
Coloro i quali intendano divenire Soci Ordinari o Aggregati dell’Associazione, devono compilare il modulo di adesione predisposto dal Consiglio Direttivo, inviarlo previo pagamento della quota sociale secondo quanto previsto dal Regolamento associativo; trascorso il termine di giorni 30 senza che il Consiglio Direttivo abbia respinto la domanda, quest’ultima deve intendersi tacitamente accolta con effetto dalla data della sua presentazione, salvo quanto previsto dal capoverso del successivo art. 8.
In caso di rigetto della domanda di adesione, verrà restituita la quota associativa versata.
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può concedere la qualifica di Socio Onorario.
L’iscrizione alla Associazione ha durata pari ad un anno solare.
Art. 8) Diritti e doveri degli Associati
Tutti i Soci hanno il dovere di contribuire alla vita della Associazione, nel rispetto del presente Statuto, del Regolamento associativo e delle altre disposizioni eventualmente emanate dagli Organi dell’Associazione; sono, inoltre, obbligati a versare la quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
I Soci Ordinari che hanno versato la quota associativa hanno diritto di voto attivo e passivo in seno all’Assemblea Generale: il diritto di voto, sia attivo che passivo, può essere esercitato soltanto decorso un mese dalla presentazione della domanda, laddove non respinta.
Art. 9) Perdita della qualità di Socio
La qualità di Socio si perde per:
Ogni Socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata al Consiglio Direttivo presso la Sede dell’Associazione.
Il mancato versamento della quota associativa entro il 30 aprile di ogni anno comporta automaticamente la perdita della qualità di Socio.
Nel caso in cui il Socio abbia dolosamente violato le norme statutarie o regolamentari, le norme di buona colleganza tra gli associati, oppure svolga una attività in contrasto con gli scopi dell’Associazione, oppure abbia tenuto una condotta contrastante con i principi dell’etica professionale, o abbia riportato almeno una condanna penale con sentenza definitiva, il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza dei due terzi dei suoi membri l’espulsione del Socio.
Il socio che non fa più parte della Associazione non ha diritto al rimborso della quota associativa.
III . ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 10) Organi dell’Associazione
Gli Organi dell’Associazione sono i seguenti:
Art. 11) Assemblea Generale dei Soci – Composizione
L’Assemblea Generale dei Soci, convocata in via ordinaria o straordinaria è composta da tutti i Soci che hanno effettuato il versamento della quota associativa.
All’interno dell’Assemblea Generale solamente i Soci Ordinari hanno diritto di voto attivo e passivo; ogni Socio può delegare, per iscritto, l’esercizio del diritto di voto ad un altro Socio che non sia membro del Consiglio Direttivo, il quale può ricevere al massimo n. 3 deleghe.
I Soci Aggregati ed i Soci Onorari possono prendere parte ai lavori dell’Assemblea Generale ordinaria o straordinaria; essi hanno diritto di parola ma non hanno diritto di voto.
Art. 12) Assemblea Generale dei Soci – Convocazione.
L’Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta all’anno entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Presidente, in via straordinaria, qualora egli lo ritenga necessario in considerazione delle materie da trattare, o qualora si debba procedere a modifiche del presente Statuto o allo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto.
Le modalità di convocazione dell’Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria sono stabilite dal Regolamento associativo, onde garantire la massima partecipazione degli associati alle attività ed alle decisioni dell’Associazione.
Art. 13) Validità dell’Assemblea Generale
L’Assemblea Generale, convocata in via ordinaria o straordinaria, è valida, in prima convocazione, se è presente almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; è valida in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei Soci aventi diritto al voto presenti.
L’Assemblea Generale può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale.
L’Assemblea Generale, ordinaria e straordinaria, è valida pur in presenza di vizi nella sua convocazione, laddove siano presenti tutti i Soci e tutti i membri del Consiglio Direttivo.
Art. 14) Funzioni dell’Assemblea Generale
All’Assemblea Generale spettano i seguenti compiti in via ordinaria e in via straordinaria.
In sede ordinaria l’Assemblea Generale:
In sede straordinaria l’Assemblea Generale:
L’Assemblea Generale, ordinaria e straordinaria, delibera su qualsiasi materia di sua competenza, a maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto presenti; le modifiche allo Statuto devono essere approvate dai 2/3 dei Soci presenti aventi diritto al voto; per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre la maggioranza prevista dall’art. 21, ultimo comma, del codice civile.
L’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, ed in via generale di tutte le cariche elettive, avviene a scrutinio segreto secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale.
La convalida dell’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo è subordinata alla presentazione di una dichiarazione, da parte dell’eletto, di insussistenza del conflitti di interesse di cui al successivo art. 15), nonché di una dichiarazione di insussistenza di sentenze, a loro carico, di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione.
Art. 15) Consiglio Direttivo – Composizione
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Consiglieri compreso tra 6 e 11, scelti dall’Assemblea Generale Ordinaria tra i Soci Ordinari che svolgono l’attività di infermiere e che non ricoprano cariche in altre associazioni affini alla AIOS e secondo le modalità previste dal Regolamento associativo e dal Regolamento elettorale.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti e con voto segreto o con voto palese:
Sono membri del Consiglio Direttivo anche il Coordinatore della Formazione ed il Coordinatore dei Rappresentanti Regionali, entrambi nominati tra i membri del Consiglio Direttivo dal Presidente ed al quale essi riferiscono direttamente in merito alle attività dai medesimi svolte, essi possono essere sollevati dall’incarico dal Presidente in ogni momento per giustificati motivi.
Il Socio Ordinario che ricopre la carica di Consigliere non può contemporaneamente ricoprire anche la carica di Rappresentante Regionale.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Art. 16) Consiglio Direttivo – Funzioni
I Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione e compie tutti gli atti necessari al conseguimento degli scopi associativi fissati dal presente Statuto; in particolare, il Consiglio Direttivo:
II Consiglio Direttivo delibera normalmente a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, ad eccezione dei punti di cui alle lettere i, r, per i quali è richiesta la maggioranza assoluta dei Consiglieri; in caso di parità il voto del Presidente vale due voti.
Art. 17) Consiglio direttivo – Convocazione e Validità
I Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri; può essere convocato anche in casi di straordinaria urgenza.
In ogni caso, l’avviso di convocazione del Consiglio Direttivo deve contenere l’indicazione della data dell’ora, del luogo ove si terrà la riunione e le materie all’ordine del giorno; è portato a conoscenza dei Soci secondo le modalità previste dal Regolamento associativo.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide qualora siano presenti almeno la maggioranza assoluta dei Consiglieri, dei quali almeno uno deve essere il Presidente o, in sua mancanza il Vice Presidente o, in sua mancanza, il Segretario Generale o un Consigliere appositamente delegato.
Art. 18) Il Presidente
Il Presidente rappresenta l’Associazione, convoca e presiede l’Assemblea Generale dei Soci e le sessioni del Consiglio Direttivo; è eletto dal Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti ed a scrutinio segreto o con voto palese; resta in carica 3 anni.
Il Presidente dirige e coordina i lavori del Consiglio Direttivo e dell’Associazione e può ricevere deleghe specifiche da parte del Consiglio Direttivo per il compimento di atti volti al perseguimento delle finalità associative.
Il Presidente nomina fra i membri del Consiglio Direttivo che non ricoprano alcuna carica elettiva di cui all’art 15 dello Statuto, il Coordinatore della Formazione ed il Coordinatore dei Rappresentanti regionali, la cui attività è disciplinata dal Regolamento associativo; del pari, il Presidente può revocarli in ogni momento per giustificati motivi.
Art. 19) Il Vice presidente
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle proprie funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento, esercitando i poteri che lo Statuto conferisce al Presidente.
Art. 20) Il Segretario Generale
Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti e con voto segreto o con voto palese. Il Segretario svolge funzioni di carattere esecutivo delle deliberazioni dell’Assemblea Generale del Consiglio Direttivo e può avvalersi della collaborazione della Segreteria Organizzativa. Le sue funzioni possono essere ulteriormente specificate dal Regolamento associativo.
Art. 21) Il Tesoriere
Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti e con voto segreto o con voto palese.
Il Tesoriere cura la gestione contabile, economica e finanziaria del patrimonio e delle entrate della Associazione; redige il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo nonché la relazione di bilancio da sottoporre all’adozione del Consiglio Direttivo.
Le sue funzioni possono essere ulteriormente specificate dal Regolamento associativo.
Art. 22) Il Coordinatore della Formazione ed il Coordinatore dei Rappresentanti Regionali
Il Coordinatore della Formazione ed il Coordinatore dei Rappresentanti regionali sono nominati dal Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo che non ricoprono altre cariche all’interno del Consiglio stesso; entrambi i Coordinatori sono dotati di autonomia organizzativa e gestionale e riferiscono del loro operato direttamente al Presidente o ad altro membro da quest’ultimo delegato.
Il Coordinatore della Formazione dirige e coordina le attività di aggiornamento cultuale e di formazione professionale degli addetti alla sterilizzazione; può, altresì proporre al Consiglio Direttivo progetti di aggiornamento e formazione.
Il Coordinatore dei Rappresentanti regionali dirige e coordina le attività svolte dai Rappresentanti regionali dell’Associazione di promozione delle finalità associative.
I Soci Ordinari che svolgono la funzione di Rappresentanti regionali non possono contemporaneamente ricoprire la carica di Consigliere.
Art. 22Bis) Il Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico ha il compito di verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
Il Comitato Scientifico è composto dagli stessi membri eletti nel Consiglio Direttivo, i quali ne ricoprono, altresì, anche le medesime cariche rispettivamente di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Consiglieri; dura in carica per il medesimo tempo ed è regolamentato dalle stesse norme di funzionamento.
Possono, altresì, far parte del Comitato Scientifico uno o più componenti esterni scelti, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, tra soggetti esperti nel settore di attività dell’Associazione.
Art. 22Ter) Revisori dei Conti
L’Assemblea dei soci può eleggere 3 (tre) soci che rimarranno in carica un triennio con il compito di esaminate la correttezza delle operazioni contabili e dei bilanci dell’Associazione.
Il Collegio è garante nei confronti dell’Associazione oltreché all’esterno, del rispetto della normativa vigente in Italia.
Il Collegio deve assistere alle assemblee dei soci quando vi siano da discutere argomenti che abbiano ad oggetto questioni attinenti ai compiti di controllo ad essi spettanti.
Art. 23) Esercizi sociali
L’esercizio di bilancio dell’Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Tesoriere redige il bilancio consultivo ed il bilancio preventivo per l’esercizio successivo, unitamente alla relazione illustrativa, sottoponendoli all’esame del Consiglio Direttivo, per la relativa adozione a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.
Entro i 180 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio sociale, il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e la relazione adottati dal Consiglio Direttivo, sono sottoposti all’Assemblea Generale Ordinaria per l’approvazione.
E’ fatto obbligo al Consiglio Direttivo di pubblicare sul sito istituzionale dell’Associazione i bilanci preventivi e quelli consuntivi, dopo la loro approvazione, nonché l’indicazione di eventuali incarichi retribuiti.
IV – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24) Compensi
Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite. I Soci che sostengono, previa autorizzazione, spese documentate per l’Associazione hanno diritto al relativo rimborso a cura dal Tesoriere.
Art. 25) Verbali
Di ogni seduta del Consiglio Direttivo e di ogni riunione dell’Assemblea Generale è redatto processo verbale a cura del Segretario Generale, o in caso di suo impedimento, a cura di persona delegata dal Presidente o dal Vice Presidente; non possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo persone estranee allo stesso neppure per funzioni di verbalizzazione.
Art. 26) Scioglimento dell’Associazione
In caso di scioglimento dell’Associazione per sopravvenuta impossibilita del raggiungimento degli scopi sociali, per scadenza del termine di cui all’art. 6 del presente Statuto, l’Assemblea Generale Straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina i liquidatori conferendo loro i necessari poteri.
Nel caso in cui dalla liquidazione risultassero attività patrimoniali dell’Associazione, dette attività non possono essere in alcun caso ripartite fra i Soci, neppure in parte, ma devono essere devolute ad Enti o Associazioni, pubbliche o private, individuate dall’Assemblea Generale Straordinaria, che perseguano scopi sociali affini a quelli dell’AIOS.
Art. 27) Entrata in vigore
Il presente Statuto, nonché le eventuali successive modifiche entrano in vigore il giorno stesso della loro approvazione da parte dell’Assemblea dei soci.
E’ fatto obbligo al Consiglio Direttivo, di tenere sempre aggiornato il sito web con la pubblicazione dello Statuto e dei Regolamenti vigenti.
In originale firmato: Inglese Agostino – Vittorio Labriola
Notaio (c.s.).