Art. 1) Ambito di applicazione
I Presente regolamento disciplina le modalità di elezioni del Consiglio Direttivo da parte dell’Assemblea Generale Ordinaria, le modalità di elezione delle cariche di cui all’art. 15 dello Statuto e le modalità di elezione dei Rappresentanti regionali.
Le elezioni sono improntate al principio della correttezza, della trasparenza e della partecipazione da parte dei Soci.
Art. 2) Convocazione dell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci
L’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente ai sensi dell’art. 1 del Regolamento associativo, con il preavviso di cui all’ultimo comma del predetto articolo.
Solo i Soci Ordinari in regola con il versamento della quota associativa godono del diritto di voto attivo e passivo; il Tesoriere verifica Ia regolarità del versamento mediante consultazione dell’apposito registro di cui all’art. 13, ultimo comma, del Regolamento associativo, o dietro l’esibizione della ricevuta di pagamento da parte del Socio, in caso di discordanza.
I Soci Ordinari presenti registrano la loro presenza ai sensi dell’art. 2 del Regolamento associativo, previa esibizione di un documento di identità sono altresì tenuti ad esibire le eventuali deleghe scritte conferite da Soci assenti aventi diritto di voto, per la relativa registrazione.
I Soci assenti aventi diritto di voto che abbiano conferito delega scritta di voto ad altro Socio elettore, sono considerati presenti ai fini del computo del numero legale e delle votazioni.
Art. 3) Candidature
I Soci Ordinari risultanti in regola con il versamento del contributo associativo possono candidarsi alla carica di Consigliere e/o di Rappresentante regionale inviando per iscritto o via email aI Segretario Generale presso la Segreteria Organizzativa almeno 30 giorni prima dell’Assemblea Generale Ordinaria convocata per le elezioni, la propria candidatura specificando la carica per la quale intendono candidarsi, unitamente ad un breve curriculum professionale e ad un programma di lavoro per l’Associazione.
I Consiglieri uscenti ed i Rappresentanti regionali uscenti non hanno l’obbligo di allegare il curriculum professionale.
Le candidature alla carica di Rappresentante regionale devono essere sottoscritte da almeno cinque soci ordinari residenti nella medesima Regione del candidato.
Le candidature a Consigliere e Rappresentante Regionale non sono compatibili.
La Segreteria Organizzativa pubblica sul sito internet dell’Associazione i nominativi dei candidati Consiglieri e Rappresentanti regionali; la Segreteria Organizzativa altresì, redige l’elenco dei candidati che verrà esposto nella sede dell’Assemblea Generale e prepara le due schede elettorali contenenti tutti i nomi dei candidati affiancati da un piccolo quadratino sul lato sinistro.
Art. 4) Apertura dei lavori
All’ora fissata nella lettera di convocazione, il Segretario Generale, verificata la validità dell’Assemblea per raggiungimento del numero legale richiesto dallo Statuto, tenuto conto anche del numero di deleghe conferite, dichiara aperta la riunione dell’Assemblea Generale e concede la parola al Presidente uscente.
Art. 5) Dimissioni del Consiglio Direttivo Uscente
Il Presidente uscente illustra la relazione finale dell’operato del Consiglio Direttivo da lui presieduto e ne rimette il mandato all’Assemblea Generale Ordinaria.
Art. 6) Formazione della Commissione Elettorale
Il Presidente uscente formula una proposta di Commissione Elettorale scegliendo cinque Soci Ordinari non candidati o Aggregati e la sottone aI voto dell’Assemblea Generale.
L’Assemblea Generale, a maggioranza assoluta dei presenti, si esprime sulla proposta avanzata dal Presidente; se la proposta è respinta il Presidente uscente formula una nuova proposta e la sottopone nuovamente al voto dell’Assemblea; se la proposta è approvata, la Commissione Elettorale si riunisce immediatamente ed elegge al suo interno un Presidente ed un Segretario.
Art. 7) Operazioni preliminari al voto e operazioni di voto
Il Presidente della Commissione elettorale illustra sinteticamente l’elenco dei Soci Ordinari candidati alla carica di Consigliere e chiede alla Assemblea di determinare il numero dei Consiglieri ai sensi dell’art. 15 dello Statuto; l’Assemblea Generale delibera a maggioranza assoluta dei Soci presenti.
I tre Commissari elettorali distribuiscono le schede elettorali consegnandone una ad ogni Socio Ordinario per sé, ed una per ogni delega di voto scritta esibita al momento della registrazione, fino al numero massimo consentito dallo Statuto; si occupano, altresì, della raccolta delle schede votate.
I Soci possono esprimere il loro voto di preferenza per un numero di candidati pari al numero di membri del Consiglio Direttivo stabilito dall’Assemblea Generale, apponendo una croce sul nome dei candidati o sull’apposito riquadro disposto sul lato sinistro della scheda.
Terminate le operazioni di voto, il Segretario della Commissione elettorale insieme agli altri membri della Commissione, procede allo scrutinio ed il Presidente dichiara all’Assemblea i nominativi dei candidati più votati e li proclama Consiglieri.
Il Presidente della Commissione elettorale presiede tutte le predette operazioni di voto e ne garantisce il regolare svolgimento.
Art. 8) Redazione dei verbali
Dell’Assemblea Generale, delle operazioni di voto e dell’esito elettorale, è redatto processo verbale a cura del Segretario della Commissione elettorale o altro Socio da lui delegato.
Art. 9) Impossibilità di elezione del Consiglio Direttivo
Laddove non fosse possibile eleggere il nuovo Consiglio Direttivo, resta in carica provvisoriamente il Consiglio Direttivo uscente per un termine non superiore a 45 giorni, termine entro il quale deve essere convocata nuovamente l’Assemblea Generale.
Art. 10) Riunione dei membri del Consiglio Direttivo
Subito dopo la proclamazione degli eletti da parte del Segretario della Commissione elettorale, i membri del Consiglio Direttivo si riuniscono ed eleggono tra loro un Segretario provvisorio il quale verifica la validità della sessione del Consiglio Direttivo.
Nel caso in cui non sia raggiunto il numero legale ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, il Segretario provvisorio resta comunque in carica e dispone che il nuovo Consiglio Direttivo si riunisca entro i successivi cinque giorni per procedere alla elezione degli incarichi interni di cui all’art. 15 dello Statuto e ne da immediata comunicazione telefonica o a mezzo telegramma ai Consiglieri eletti assenti. Nel caso di mancata accettazione scritta dell’incarico da parte del Consigliere eletto, si procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti e, in caso di parità di voti, con il candidato più anziano.
Nel caso in cui sia raggiunto il numero legale ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, il Segretario provvisorio distribuisce le schede elettorali e si procede al voto segreto nel seguente ordine: elezione del Presidente, elezione del Vice Presidente, elezione del Segretario Generale ed elezione del Tesoriere; le schede sono riposte in urne diverse e sono scrutinate solo aI termine di tutte le votazioni.
Terminate le votazioni, il Segretario provvisorio procede allo spoglio delle schede e proclama il risultato al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo procede alla approvazione del programma di lavoro del presidente a maggioranza dei Consiglieri presenti.
Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, nomina il Coordinatore della Formazione ed il Coordinatore dei Rappresentanti Regionali ai sensi dell’art. 18 dello Statuto.
Art. 11) Elezione dei Rappresentanti Regionali
Durante la sua prima seduta, il Consiglio Direttivo stabilisce, sulla base delle candidature ricevute e delle Regioni rappresentate, il numero dei Rappresentanti regionali e procede alla loro elezione con voto palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.
Il Segretario Generale procede alla conta dei voti e redige processo verbale delle operazioni; terminate le operazioni di voto, comunica gli esiti ai Rappresentanti eletti i quali in caso di mancata accettazione dell’incarico si procede alla relativa sostituzione con il subentro del primo dei non eletti o, in caso di parità di voti, con il candidato più anziano.
Art. 12) Comunicazione dei risultati elettorali
I risultati delle elezioni sono pubblicati a cura del Segretario Generale sul sito internet della Associazione.